Le donne che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino.

L’indennità per la perdita di guadagno ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 220 franchi al giorno.
Il diritto all’indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un’attività lucrativa o muore.

Si ha diritto a un prolungamento del versamento dell’indennità di maternità, se il neonato deve rimanere per un lungo periodo in ospedale?
Il diritto all’indennità può essere prolungato, se il bambino, nato dopo il

1° luglio 2021, deve rimanere in ospedale per più di 14 giorni direttamente dopo il parto. La durata del diritto è prolungata per il numero di giorni di ospedale, ma al massimo di 56 giorni. Il diritto a un prolungamento sussiste se al termine del congedo di maternità la madre riprende un’attività lucrativa. A tal fine, nel modulo di richiesta bisogna indicare la durata della degenza in ospedale, allegare un certificato medico e fornire il giustificativo necessario sulla prosecuzione dell’attività lucrativa.
Tale diritto sussiste inoltre se la madre beneficia di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che alla nascita non siano ancora state esaurite le indennità giornaliere e che non sia scaduto il termine quadro.

Come si può esercitare il diritto all’indennità di maternità?
Compilare il modulo in modo completo e preciso. Presentare la domanda insieme con tutti i documenti al Suo datore di lavoro.
Per fare richiesta di un'indennità in caso di maternità le salariate sono tenute a presentare l'elenco di tutti i loro datori di lavoro. Per ogni ulteriore datore di lavoro va compilato un foglio complementare
 

È lavoratrice indipendente? Invii la Sua richiesta con tutti i documenti direttamente online alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei Suoi contributi per le assicurazioni sociali.

 

È disoccupata? Invii la Sua richiesta con tutti i documenti direttamente online all’ultima cassa di compensazione competente per la riscossione dei Suoi contributi per le assicurazioni sociali. Chieda al Suo ultimo datore di lavoro.

Per la moglie della madre, che è considerata l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile, si applicano per analogia le disposizioni sull’indennità di paternità. Essa può quindi richiedere l’indennità di paternità (modulo 318.747). Non vi è però diritto all’indennità di maternità.  

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo 6.02 dell'ufficio informazioni AVS.