I genitori che interrompono l’attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza di al massimo 14 settimane, durante le quali sono versate prestazioni per perdita di guadagno delle IPG. Il congedo dà diritto al massimo a 98 indennità giornaliere per un occupazione a tempo pieno. Il numero di giorni di congedo può variare a seconda del grado d’occupazione dei genitori esercitanti un’attività lucrativa.

L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all’80 % del reddito da lavoro medio conseguito immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, ma al massimo a 220 franchi al giorno.

Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta o in singoli giorni e consiste in 14 settimane al massimo, durante le quali sono versate 98 indennità giornaliere. Il numero di giorni di congedo effettivi è determinato in funzione del grado d’occupazione.
I genitori sono liberi di decidere se e come ripartirsi il congedo tra loro; in caso di mancato accordo, esso è suddiviso a metà per ciascuno. Se entrambi i genitori decidono di usufruire del congedo simultaneamente, essi possono riscuotere l’indennità per il medesimo giorno.

La fissazione e il pagamento dell’indennità competono a una sola cassa di compensazione. Questo vale anche se i genitori si ripartiscono il congedo di assistenza. Se entrambi i genitori chiedono di percepire la prestazione, la cassa di compensazione competente è quella cui è affiliato il genitore che fruisce del primo giorno di congedo indennizzato.
Per gli indipendenti è sempre competente la cassa di com-pensazione cui è affiliato il genitore che esercita l’attività lucrativa indipendente.

Quando viene ritenuto che un figlio abbia dei gravi problemi di salute?
Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

  • si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica;

  • il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile, oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o oppure del decesso;

  • sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e

  • almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.


Una disabilità o un’infermità congenita non costituisce di per sé un grave problema di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto all’indennità di assistenza, se lo stato di salute del figlio disabile è stabile. I genitori di un figlio disabile vi hanno quindi diritto soltanto se il suo stato di salute peggiora notevolmente, ossia se le condizioni summenzionate sono adempiute.
I gravi problemi di salute vanno distinti da malattie e infortuni di poco conto: i primi richiedono un’assistenza intensiva da parte dei genitori e sono spesso contraddistinti dal fatto che il decorso o l’esito del cambiamento dello stato di salute è difficilmente prevedibile oppure che va considerata l’eventualità di un danno permanente o suscettibile di aggravamento oppure del decesso.

Lievi malattie o postumi di infortuni o problemi di grado medio possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p. es. fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun diritto al congedo di assistenza.

In questi casi i genitori possono usufruire del congedo di assistenza ai familiari anche in casi di lieve entità (art. 329h del Codice delle obbligazioni). Il congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento, per un massimo di dieci giorni all’anno. Durante il congedo, il datore di lavoro continua a pagare il salario.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo 6.10 dell'ufficio informazioni AVS.