Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli. Essi includono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione e, in certi Cantoni, gli assegni di nascita e di adozione.

Hanno diritto agli assegni familiari tutti i lavoratori dipendenti e, dal 1° gennaio 2013, anche tutti i lavoratori autonomi e i soggetti non occupati con reddito modesto.
Anche le persone che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi, a condizione che percepiscano un salario di almeno 612 franchi al mese o di 7 350 franchi all’anno. Se la persona lavora per diversi datori di lavoro, i salari sono addizionati. In questi casi il datore di lavoro che versa il salario più elevato è competente per gli assegni familiari.

Il diritto agli assegni familiari nasce e si estingue con il diritto al salario. In caso d’incapacità al lavoro in seguito a malattia o infortunio, gli assegni familiari continuano a essere versati almeno nel mese in cui è insorta l’incapacità al lavoro e nei tre mesi successivi.

A chi ci si deve rivolgere per far valere il diritto agli assegni familiari?
Chiunque richieda assegni familiari deve compilare l’apposito questionario. Con la richiesta vanno fornite tutte le indicazioni e le pezze giustificative necessarie.

Cosa succede se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari? Determina l’idoneità alla prima richiesta qui.
Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno. Se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari, il diritto è disciplinato secondo l’ordine seguente, determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi diritto:

  1. la persona che esercita un’attività lucrativa;

  2. la persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio;

  3. in caso di autorità parentale in comune o se nessuno degli aventi diritto ha l’autorità parentale, è considerata avente diritto in primo luogo la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio;

  4. se entrambi gli aventi diritto vivono con il figlio, la precedenza è data a chi lavora nel Cantone di domicilio del figlio;

  5. se entrambi gli aventi diritto o nessuno dei due lavorano nel Cantone di domicilio del figlio, gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito da attività lucrativa dipendente soggetto all’AVS più elevato. Se ambedue esercitano un’attività indipendente, il diritto agli assegni familiari spetta a chi percepisce il reddito più elevato.


Al secondo avente diritto spetta l’importo differenziale, se nel suo Cantone la legge prevede assegni familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto al versamento dell’importo differenziale.

Occorre comunicare eventuali cambiamenti?
I cambiamenti della situazione personale, finanziaria e professionale che

incidono sul diritto alle prestazioni e sulla loro entità devono essere comunicati spontaneamente al datore di lavoro o alla cassa di compensazione per assegni familiari competente. Questo vale anche se la modifica comporta un cambiamento del primo avente diritto.

Vanno comunicati ad esempio:

  • la nascita, il decesso o la partenza all’estero di un figlio;

  • l’inizio, l’interruzione o la conclusione della formazione di un figlio;

  • la separazione o il divorzio dei genitori e i cambiamenti nell’autorità parentale;

  • l’inizio o la cessazione di un’attività lucrativa da parte del secondo genitore o il cambiamento del Cantone in cui lavora il secondo genitore o in cui vive il figlio;

  • nel caso degli assegni familiari versati a persone prive di attività lucrativa: i cambiamenti di reddito e la nascita di un diritto in seguito all’esercizio di un’attività lucrativa.


La riscossione indebita di prestazioni e la violazione dell’obbligo d’informare sono punibili.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo 6.08 dell'ufficio informazioni AVS.

Ulteriori Informazioni

Il tasso di contribuzione per gli assegni familiari può essere richiesto per iscritto presso di noi.